Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 25 marzo 2020, ha modificato l’elenco delle attività produttive la cui prosecuzione è consentita in deroga alla previsione generale di sospensione operata dal D.P.C.M. 22 marzo 2020. Le imprese esercenti le attività sospese in base al nuovo elenco, possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
STRAORDINARI: AL SUPERAMENTO DEL LIMITE SI RISCHIA LA SANZIONE
Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto: in caso di superamento del limite legale, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative.